Questo Prontuario è stato redatto con la collaborazione di altre organizzazioni umanitarie e reso disponibile pubblicamente e gratuitamente dal Direttivo del Tribunale popolare della Legge naturale (www.tribunalepopolare.org), Istituto giusnaturalistico, sorto per far riemergere e difendere i diritti naturali inalienabili, spettanti all’uomo vivente (indivisibile corpo umano contenitore di mente spirito e anima), per anni disillusi e negati. In queste note forniremo degli accenni e delle indicazioni per poter approfondire l’argomento trattato, allo scopo di insegnare e divulgare la reale situazione, diversamente da ciò che, per una serie di motivi, inconsapevolmente, accettiamo consuetudinariamente come prassi unica e immutabile. Ogni argomento in esame, per essere esaustivo, avrebbe bisogno di giorni di approfondimento. Ci preme, inizialmente, sollecitare la curiosità del lettore e fornire alcune indicazioni per far comprendere alcuni concetti base, allo scopo di poter rivendicare i propri diritti inalienabili.
Prima di iniziare è necessario sottolineare il concetto linguistico, dando il giusto significato alle parole, inteso come mezzo per comunicare reciprocamente, ponendosi nella giusta posizione nei confronti di coloro i quali, consapevolmente o inconsapevolmente, tentano di deviarvi dalla vostra consapevolezza. Questo mini glossario ha lo scopo di fissare dei concetti su determinati specifici vocaboli (disponibili in calce al prontuario) contenenti più significati, talvolta occulti, alla fine di farne, all’occorrenza, un uso corretto scegliendo quelli più appropriati, così da padroneggiare il confronto con l’interlocutore onde evitare qualsiasi genere d’interpretazione e/o manipolazione. Di fondamentale importanza comprendere che le istituzioni, da sempre, raccolgono solo deposizioni verbali, perché sono interpretative. Per esempio, nei Tribunali siamo chiamati in udienza, negli uffici interrogati (la frase di rito con la quale generalmente si apre un verbale è la seguente: “… è comparso innanzi a noi …”. (Con questa frase ci si riferisce al Diritto dell’Ammiragliato e s’intende la comparsa del natante-nato-nativo-naufrago in porto o all’orizzonte e non dell’uomo vivo e sulla terraferma”).
CONOSCENZA E CONSAPEVOLEZZA
Da secoli i popoli sono considerati “dispersi in mare” ossia incapaci di governarsi, privi di volontà. La mancanza di risveglio massivo crea ostacoli a quanti sono già nel percorso della consapevolezza, quindi dell’autodeterminazione.
Affermare che “i Popoli non sono pronti per conoscere il vero” è solo una giustificazione per non assumersi responsabilità al fine di realizzare il risveglio di tutte le coscienze assopite dietro un lavoro certosino e plurimillenario, quanto meno di quelle ben predisposte. Ignorare la realtà della propria condizione e non assumersi la relativa responsabilità comporta la permanenza nello stato di sudditanza perenne delle pseudo istituzioni alle quali, consapevolmente o inconsapevolmente, deleghiamo le nostre responsabilità, permettendo loro di sostituirsi a noi nel governo del nostro corpo e dello spirito. Attraverso la religione abbiamo ceduto la capacità di dedicarci alla spiritualità, attraverso la sanità quella di dedicarci alla nostra salute e, non da meno, per mezzo della cosiddetta giustizia, la risoluzione dei conflitti interpersonali. Così facendo ci siamo spogliati di ogni autorità e l’abbiamo demandata. Intraprendere un qualsiasi nuovo percorso da profani comporta inizialmente una condizione di disagio, d’impotenza, condizione che può risolversi col tempo, coll’aumentare delle competenze, attraverso l’assimilazione di concetti, tecniche, parole e metodi in uso nel settore in questione.
La conoscenza porta ad affrontare senza timore qualsiasi situazione e/o avversità, proprio in virtù della consapevolezza di possedere la competenza necessaria per far fronte alle situazioni contingenti. Quando un professionista si rivolge al comune cittadino, suole utilizzare termini inerenti le proprie competenze, in modo da non essere compreso. I linguaggi codificati e comprensibili con facilità solo dagli addetti ai lavori sono quelli utilizzati nell’ambito dello stesso settore. Capiterà quindi di sentire un avvocato che dialoga con un magistrato senza, da profani, comprenderne il significato, un medico con un radiologo con gli stessi risultati, idem per un prete con un chierico, come un commercialista con un segretario. La mancanza di competenze ci pone al di fuori del dialogo e della comprensione dei concetti. Tutto ciò nasce nel XIII secolo, per volontà della famiglia Medici di Firenze, tramite l’organizzazione dei mercanti in Sistemi Privati composti da 5 Gilde (Associazioni, Corporazioni) principali, note come Arti Mediane e 7 minori, note come Arti Minori, ovvero corporazioni versate nell’occulto, pertanto dotate di conoscenze e linguaggi nascosti, riservate solo agli addetti ai lavori. Tra i più importanti, che tratteremo in questo scritto, c’è il linguaggio del Diritto o giuridico o ancora della giurisprudenza, formato da riti o rituali occulti, preclusi alle masse, con le quali si compie la celebrazione o rito dell’udienza o processo, in quanto di derivazione religiosa; una farsa, un inganno a tutti gli effetti, con il quale si raggira il convenuto, ritenuto, a ragione, incapace, quindi bisognevole di essere rappresentato da colui che ha la competenza, in questo caso l’avvocato.
In tutto ciò, è di fondamentale importanza documentarsi e rendersi competenti, così da poter dialogare alla pari in ogni circostanza utile e non dare mai nulla per scontato, soprattutto fornire il nostro consenso se non si ha prima ben chiaro il significato delle parole dell’interlocutore, qualunque esso sia! Oggi più che mai, gli organi d’informazione, al soldo di poteri elitari, sono tendenzialmente indirizzati a fornire false notizie e informazioni, precludendo spesso, quasi costantemente, il vero, a discapito degli utenti, mantenendo questi ultimi in una condizione di profonda ignoranza e relativa incompetenza. Inoltre, attraverso programmi “spazzatura” mantengono il livello culturale delle masse molto basso, oltre a plasmare le menti con tecniche di comunicazione auditive e visive, e di controllo mentale, causanti dissonanza cognitiva nella vasta platea di pubblico. Sino a poco tempo addietro, le informazioni fondamentali erano tenute occultate alla grande platea e difficilmente reperibili.
Oggi la sfrontatezza della classe elitaria, ben conscia del basso livello di consapevolezza del popolo, ha portato a rendere le informazioni facilmente reperibili ma non di dominio pubblico massivo, quindi, reperibili col semplice interesse e impegno, dote spesso assente nella stragrande maggioranza della popolazione. Il risultato di questa diffusa condizione di ignoranza, spesso dettato anche da disinteresse, scarsa volontà, incomprensibilità di termini tecnici, ecc., comporta un livello coscienziale minimo, insufficiente a provocare una reazione appropriata da parte della popolazione.
Lo scopo di questo scritto è incrementare e agevolare la diffusione di informazioni utili al risveglio delle coscienze, tramite la comprensione di specifiche dinamiche e l’utilizzo degli strumenti idonei, allo scopo di liberare l’umanità dalla sudditanza plurimillenaria nella quale è stata indotta in maniera subdola quanto efficace. A titolo d’esempio riportiamo la fatidica data del 25 Aprile, giorno in cui si festeggia la ricorrenza della “Liberazione”. In realtà tale data rappresenta e rievoca l’inizio dell’Occupazione statunitense, con la quale è stata sancita a tutti gli effetti giuridici e pratici la condizione dell’Italia a colonia U.S. Su questo punto torneremo con fondamentali approfondimenti. Conoscere i dettagli degli avvenimenti storici e i labirinti del Diritto aiuta ad aprire la strada all’autodeterminazione, sia individuale sia collettiva, così da attuare la tanto agognata, vera, Liberazione.
I DIRITTI DELL’UOMO
L’elenco dei diritti dell’uomo, sanciti, tra l’altro, sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (D.U.D.U.), si possono sintetizzare nel “DIRITTO ALLA VITA” (al cibo, all’acqua, alla salute, al riparo, al territorio, alla libertà di movimento, all’autodeterminazione e alla parità di diritti e doveri verso ogni altro essere vivente). La Dichiarazione è riportata nel dettaglio in calce a questo documento.
L’AZIENDA ITALIA
Sin dal 1934 l’Italia è iscritta alla Securities and Exchange Commission (SEC), la corrispondente internazionale della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), ovvero il Registro italiano nel quale sono iscritte tutte le Società. La SEC, ente internazionale, ha sede a Washington D.C. e l’Italia vi è iscritta come ITALY REPUBLIC OF al numero di registro 0000052782, in qualità di Corporazione che investe in borsa grazie ai Titoli Obbligazionari derivanti dai Certificati di Nascita dei cittadini italiani e di cui, questi ultimi, ne sono i “beni” in garanzia. Quindi, l’Italia compare nella SEC insieme ad altre Corporations, operanti nel Diritto privato, quali la McDonald’s e la Coca Cola e investe in borsa alla pari di queste ultime. Conseguentemente, i cittadini, erroneamente convinti di far parte di uno Stato sovrano, appartengono di fatto a una sorta di Società per Azioni che li sfrutta in condizione di schiavitù, arricchendosi alle loro spalle. L’illusione della Democrazia è fornita ai cittadini attraverso la farsa/rito delle el-ezioni (El = Dio = Saturno = Satana), attraverso le quali si pensa di el-eggere i propri rappresentanti che saranno gli el-etti chiamati onorevoli, e lo saranno di fatto pur non mantenendo le promesse elettorali, perché hanno agito secondo quanto precedentemente pattuito e indicato all’art. 67 della Costituzione, secondo il quale “Ogni membro del Parlamento … esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”. Con questo atto della votazione (voto = promessa), il cittadino si spoglia della propria autorità e la delega al proprio rappresentante.
Questo è ciò di cui ha bisogno il sistema per agire, il consenso della popolazione ignara, che fornisce, attraverso le elezioni, il proprio benestare per essere governata, perché ha rinunciato e/o è incapace di governarsi da sé. Conseguentemente i parlamentari rappresentano il Consiglio di Amministrazione della Corporation, i Ministri l’esecutivo e il Presidente è l’Amministratore delegato. Tutti curanti degli interessi aziendali e non quelli nazionali. A conferma di ciò è utile sapere che il settore finanziario della Corporation Italy Republic Of si trova nella “City” di Londra e non su Roma o comunque su territorio italiano. Gli Stati Uniti d’America sono stati governati per decenni, e sino a poco tempo fa, da un Ente denominato U.S. con sede nel Distretto di Columbia a Washington (Washington D.C./District of Columbia), all’interno del quale ha sede la Casa Bianca, il Pentagono, la Federal Reserve e tutte le altre strutture governative statunitensi. Alla stessa stregua con cui gli U.S.A. e il mondo intero è governato militarmente dagli U.S. con sede a Washington D.C., l’economia britannica e quella mondiale è governata da quella che è chiamata la “City” all’interno del “Miglio Quadrato” presso Londra, dove hanno sede i più importanti ordini professionali del mondo (il riferimento di posta del Ministero del Tesoro italiano vi ha lì la sede), così come la religiosità è per lo più gestita a livello globale dalla Santa (Satan) Sede all’interno della Città del Vaticano, presso Roma. Queste tre entità, dotate di sovranità propria e relativa condizione diplomatica, formano la triade, uno dei numerosi livelli di controllo globale dell’umanità.
PASSAGGIO DA STATO SOVRANO A CORPORAZIONE
Mentre le S.p.A. sono formate da Soci, una Corporation è formata da Enti (nel caso italiano, per esempio, da Comuni, Province, Regioni, Agenzia delle Entrate, Ufficio del Registro, Catasto, Motorizzazione, Prefetture, Forze dell’Ordine, ecc.), tutti Enti di Diritto privato, registrati con tanto di DUNS Number (Partita IVA internazionale), a conferma del fatto che la Repubblica italiana e una Corporation ad interesse privato, e come tutte le aziende, volta esclusivamente al profitto. Se così non fosse i cittadini godrebbero di un emolumento periodico, alla pari dei dipendenti pubblici (non significa che sono pubblici ma che sono rivolti al pubblico), perché tutti contribuiscono a rendere efficiente una Nazione. Invece, ad essere remunerati sono solo i dipendenti dello Stato, alla pari di ciò che avviene in qualsiasi altro settore privato dove gli impiegati pubblici sono equiparabili ai dipendenti delle aziende e i cittadini ai clienti. Per di più, i cittadini (clienti) pagano i servizi (beni in vendita). Da più di un secolo circa gli U.S. e il dollaro statunitense hanno fatto da Paese e Moneta trainante nel Mondo. Prima del 1913 la Banca Centrale Americana era di diritto pubblico.
A lungo ambienti finanziari occulti avevano tentato, invano, di privatizzare la Banca Centrale Statunitense fintanto che una parte onesta dei finanzieri si era opposta a tali piani. Ciò durò sino all’eliminazione certosina di tale fazione contraria ai progetti di un ristretto gruppo di faccendieri. Ciò avvenne col piano orchestrato sul transatlantico Titanic, durante il suo viaggio inaugurale dalla Gran Bretagna verso gli Stati Uniti con a bordo esponenti dell’alta finanza internazionale contrari alla privatizzazione della Banca Centrale Americana. La sciagura, pianificata nei dettagli, portò alla scomparsa della corrente opponente (Benjamin Guggenheim, Isa Strauss e John Jacob Astor) a seguito dell’affondamento del piroscafo avvenuto alle ore 23:40 di domenica 14 aprile 1912 durante il viaggio tra Southampton e New York, quando un’imbarcazione speronò il Titanic, come riportato dall’allora giovane emigrante italiano Raimondo Vitillo, nato ad Ariano Irpino il 14 maggio 1888 e deceduto a 88 anni nella sua città natale, che al moment o dell’impatto si trovava, da solo, intento a fumare una sigaretta sul ponte allo scoperto. Alcuni finanzieri complici, tra cui il costruttore J.P. Morgan, evitarono l’imbarco all’ultimo momento, consci del destino funesto del transatlantico, salvandosi da morte certa e potendo così, solo un anno dopo, portare a compimento i loro piani volti alla privatizzazione della Federal Reserve statunitense. Il famoso capitalista Mayer Amschel Rothschild disse: “Datemi il controllo della moneta del Paese, che è molto più importante della funzione di legislatore”. Questa frase raccoglie tutto il significato del potere che le Banche private hanno assunto nei confronti dei Governi di quasi tutto il Globo. Difatti, le Banche Commerciali o Centrali che siano stampano moneta dal nulla e la prestano agli Stai con gli interessi, rendendo questi ultimi eterni debitori, essendo che il debito è intrinsecamente inflazionistico, quindi, inestinguibile e perennemente in crescita.
L’intera finanza globale è gestita praticamente da speculatori senza scrupoli. Nel corso della storia, e in particolar modo nell’ultimo secolo, si è potuto constatare come l’alta finanza abbia prima voluto e provocato poi finanziato interi conflitti regionali e mondiali, fornendo prestiti ad entrambe le fazioni in conflitto, determinandone anche vincitori e sconfitti. inoltre, al termine dei conflitti i debiti degli Stati continuano ad aumentare a causa dei prestiti chiesti per la ricostruzione. Le elargizioni con tanto di interessi da una parte e la mancanza di liquidità dall’altra, provocarono la grande crisi pilotata del ’29, quando gli Stati furono costretti a dichiarare il fallimento e furono così sostituiti dalle Corporazioni, che rilevarono il debito e cominciarono a produrre ricchezza attraverso ciò che considerarono i loro beni in garanzia, ovvero i cittadini e la loro relativa capacità di produzione. Tutte le crisi finanziarie da allora in poi sono state effettuate con le stesse metodiche, compresa quella attuale, ossia con la frode a monte. Il Vaticano, che comunque ha sempre manovrato dietro le quinte e garantito con la sua ricchezza ogni grossa operazione speculativa internazionale, si offrì garante degli Stati falliti in cambio dell’oro che questi potevano racimolare (il famoso “oro alla Patria” degli anni ‘30).
Fu così che la trasformazione definitiva degli Stati in Corporations commerciali avvenne senza grandi ostacoli, causando la sudditanza dei cittadini (dipendenti) che, con il proprio futuro lavoro, avrebbero garantito il recupero del debito (inestinguibile) “onorando” gli impegni pregressi e il debito originario. Con la legge 20 giugno 1871, n. 297, divenne obbligatoria la registrazione dei neonati presso gli uffici anagrafici dei Comuni, così da garantirne il censimento. A partire dal 1934, anno in cui l’Italia entrò a far parte della SEC, fondata l’anno precedente, i certificati di nascita divennero dei titolo finanziari coperti dalla garanzia del lavoro del futuro lavoratore. Ciò permise al governo italiano di garantirsi i capitali necessari, sui mercati finanziari internazionali, legati alla produttività dei propri cittadini. Da quel momento in poi gli uomini furono considerati merce e come tali trattati (nella SEC i neonati sono indicati come “Cuccioli di animali”). Da notare che ancora oggi la situazione è invariata, anzi peggiorata!
IL DIRITTO MARITTIMO
È opportuno fare una premessa. Le norme corporative si riferiscono al Diritto canonico, al Diritto romano e al Diritto marittimo. Vedasi i termini navata-nave, parto-porto, nato-natante, banca- banchina, flusso di cassa-flusso delle acque, conto corrente-acqua corrente. Nella lingua inglese molti termini terminano per “ship” che significa nave, es. consulship, friendship leadership partnership, ecc. Secondo il Diritto marittimo, colui che trova una imbarcazione senza equipaggio ne può rivendicare le spese di recupero e può ottenerne anche la proprietà o, se l’equipaggio di una imbarcazione chiede soccorso, colui che si presta a fornire aiuto può rivendicare i diritti sullo scafo e sul suo contenuto. Alla stessa stregua, il neonato (natante) che fuoriesce dalle acque “salate” materne (acque marittime), se non rivendicato dalla legittima proprietaria (partoriente = porto del varo), diviene di proprietà di colui/ei che ha trovato il “bene” (ostetrica e/o medico = pubblici ufficiali di governo) e lo ha rivendicato (attestazione di nascita) oppure, se la partoriente chiede soccorso (taglio cesareo), il personale medico, tramite la documentazione sanitaria, rivendica i diritti sul bene (neonato) e la madre perde la totale proprietà del proprio figlio/a.
L’ATTO DI NASCITA
Al momento dell’iscrizione sui pubblici registri si crea una trasformazione della realtà, acquisendo, con l’inganno da parte dello Stato, la proprietà del bambino/a, che sarà affidato ai genitori per la cura e il mantenimento, investiti di responsabilità genitoriale, secondo le norme dettate dal Disponente (Stato). Si crea altresì un artefatto giuridico, un fantoccio o uomo di paglia (strawman), soggetto fallito (di proprietà altrui ed eterno debitore perché accollato di un artificioso debito pubblico). Questo nuovo soggetto giuridico viene affibbiato al neonato/a, che indossando inconsapevolmente la maschera della “persona”, da uomo/donna vivente, titolare di crediti universali, si trasforma nel garante del soggetto giuridico in condizione fallimentare e oberato di debiti, che la persona fisica dovrà risarcire. Conseguentemente, l’uomo/donna vivente, rivestito/a della veste di persona fisica, si troverà costretto/a per l’intero arco della propria vita a lavorare (labor = fatica) per ripagare, tramite le imposte, un debito inestinguibile perché intrinsecamente inestinguibile e schiavizzante. In pratica, con la registrazione anagrafica è avvenuta una cessione inconsapevole della proprietà del fanciullo/a nei confronti della Corporation spacciata per Stato, non più titolare di diritti ma soggetto a doveri, eterno debitore (debito = peccato / debito originario = peccato originale) sia dal punto di vista amministrativo sia penale. L’ignoranza dei genitori comporta, quindi, la cessazione dei diritti di proprietà del proprio figlio/a e conseguente perdita della patria potestà, che, come abbiamo visto, si trasforma in responsabilità genitoriale sotto stretto controllo del nuovo proprietario (la Corporation), che può intervenire a proprio giudizio sull’educazione del bambino (amministrazione del bene) e, se non si rispettano le sue linee guida, può giungere anche alla sottrazione del bambino/a ai genitori.
Sulla colonna destra della Parte I Serie A dell’Atto di Nascita si può leggere che un tale signor Mario Rossi “dichiarante” compare innanzi l’Ufficiale di Stato Civile dove, alla presenza di due testimoni, dichiara la nascita, in un determinato momento, presso una determinata località e da una tale puerpera, di un bambino di sesso maschile/femminile a cui attribuisce un nome. Da tener presente che non compaiono mai le figure dei genitori, i termini padre e madre non sono indicati, e chi notifica la nascita è un dichiarante, non il padre (può essere un individuo diverso dal padre biologico, per esempio un testimone della nascita). Di conseguenza, se la madre non ne rivendica la proprietà entro il periodo di tempo indicato dalla legge, il “bene” risulta di proprietà di chi l’ha trovato, ovvero la prima figura con la quale in neonato è venuto a contatto, quindi, l’ostetrica, che, essendo ufficiale di Stato, fa sì che quest’ultimo ne entri in possesso rivendicandone la proprietà. A conferma di ciò si può notare che l’Ufficiale dichiara che il bambino non gli viene presentato ma della di lui nascita si è accertato tramite il certificato rilasciato dall’ostetrica o dal medico.
Infine, dichiarante e testimoni, attraverso la propri firma, affermano di fatto che è nato un bambino di cui non si conoscono i genitori e, se il dichiarante è il padre, che erroneamente crede di attuare il riconoscimento del proprio figlio, ne accetta l’assunzione di responsabilità della custodia e cura. Contemporaneamente, sull’altra colonna, separata da una riga continua che scinde i contenuti tra le due sezioni, “nasce” il soggetto giuridico/persona fisica Rossi Mario di cui il dichiarante ne diviene l’affidatario. La conseguenza di una registrazione scorretta e faziosa comporta che quando un bambino viene tolto alla famiglia, legalmente si attua la sottrazione dell’affidamento, a conferma che il bambino è affidato ai genitori ma non è di loro proprietà, bensì dello Stato. Nella mancata menzione dei genitori sul Certificato di Nascita, quindi, non si riconosce nemmeno la linea di sangue. Praticamente il neonato risulta essere nella condizione di un orfanello. Il comune, che attraverso l’Atto di nascita ha creato i soggetti giuridici associati al neonato, trasmette la documentazione alla Prefettura (Ente amministrativo) e contemporaneamente l’Agenzia delle Entrate assegna al soggetto giuridico debitore il relativo Codice fiscale, di cui il bambino risulta, vita natural durante, il compensante.
LA SOVRANITÀ
Questo concetto, o stato dell’essere, si riferisce ancor prima che alla comunità, al singolo individuo, perché quest’ultimo è la componente fondamentale dell’insieme che concorre a formare la comunità stessa. L’individuo è pre-giuridico, ossia è presente su questo piano prima della comparsa di qualsiasi norma o codice. Sarebbe come credere che Pinocchio possa imporsi su Mastro Geppetto o ritenere plausibile che la carrozza possa procedere i cavalli. L’Uomo nasce libero e creditore e tramite un artificio e raggiro diviene schiavo e debitore. È ingenuo credere che l’uomo possa essere assoggettato alle norme senza previo consenso, o peggio se queste sono contro il buon senso o contro natura. Le uniche Leggi che l’Uomo è tenuto a rispettare sono quelle che rientrano nel Diritto naturale. Ciò comporta che nessun individuo può sovrastare un proprio simile. Ancora meno può farlo un ente, istituzione, apparato, o similari, enti non tangibili, privi di sostanzialità, salvo la manifestazione, tacita o espressa che sia, del proprio consenso, secondo il proprio libero arbitrio.
Condizione che spesso viene a mancare per prassi, usi e consuetudini di convinzioni e comportamenti omologati, conformati e sottomessivi. L’Uomo beneficia di molteplici benefici, tra cui il diritto alla vita che gli appartiene per diritto divino, che garantisce la disponibilità illimitata di tutte le risorse che il pianeta sul quale vive gli offre. Il diritto alla vita comprende un’esistenza decorosa, composta da bisogni essenziali quali il cibo, il vestiario, il riparo, il libero movimento senza limiti territoriali di sorta, tanto meno imposti da convenzioni arbitrarie quanto disumane. La classe elitaria plurimillenaria, che si interpone nel dominio dell’Umanità da tempo immemorabile, ben conscia delle leggi universali infrangibili e non potendo agire direttamente sull’Uomo senza violarne il libero arbitrio ha, sapientemente e in maniera subdola, orchestrato la trappola per far sì che fosse l’Uomo stesso a cadere nel tranello, acconsentendo alla propria sudditanza, spogliandosi del proprio potere e autorità. Il potere ha escogitato diversi sistemi per raggiungere il proprio scopo, tra cui, uno in particolare, assai sibillino, è quello di aver convinto l’essere divino, che vive la propria esperienza sulla Terra, di credersi solo ed esclusivamente un corpo, inducendolo a ritenere o dimenticare la sua origine divina ed eterna. Elemento ancor più subdolo è stato quello di convincere l’Uomo di essere un nome e portarlo a identificarsi in esso. Nel dettaglio, per ingannarci, raggirarci e manovrarci a piacere, hanno creato dei costrutti/soggetti giuridici non tangibili, privi di sostanzialità, del tutto inesistenti, le cosiddette persone (dall’Etrusco = maschere). Questi soggetti si identificano e si distinguono per mezzo del nome e cognome e del modo in cui questo è trascritto. Es.:
MARIO ROSSI = Soggetto giuridico (prettamente amministrativo/finanziario)
Mario Rossi = Persona fisica (creditrice)
Mario ROSSI = Persona fisica (debitrice)
mario rossi = Uomo vivente* (non considerato nel Diritto)
L’Uomo vivente non è considerato nella giurisprudenza per i motivi suddetti, non potendo nessun uomo avere potere e predominio su di un suo simile. Nessuna norma interna del Diritto positivo si riferisce all’Uomo vivente, ma sempre alla Persona, ossia all’artefatto/soggetto giuridico. Unica figura, quest’ultima, che può essere amministrata da altrettante figure/maschere del grande teatro dell’inganno e della menzogna, e che con l’Uomo/Donna vivente non hanno alcuna relazione reale. L’Uomo nasce senza nome, anche se si dovrebbe parlare di appellativo (da cui deriva il termine appello usato a scuola), in quanto il nome è relegato alle cose e agli animali. L’appellativo è un suono fonetico composto da vocali e consonanti che i genitori scelgono al fine di richiamare l’attenzione del proprio figlio, null’altro! Nessun bambino nasce col proprio appellativo tatuato sulla pelle. A questo punto sarà sufficiente convincere la gente, a partire dalla più tenera età, sulla bontà di questo assunto, facendola identificare in una funzione/finzione giuridica e l’inganno è compiuto!
IL SOGGETTO GIURIDICO
Credere che il SOGGETTO sia chi compie l’azione, come è insegnato a livello scolastico, non è corretto! SOGGETTO equivale ad ASSOGGETTATO o SOTTOMESSO alla GIURISPRUDENZA, di conseguenza, tenuto ad osservarne le norme. Il cittadino, per esempio, è un soggetto, un artefatto giuridico, uno status (sudditanza) che, come tale, può essere acquisito o perso o anche modificato. L’umo vivente “ricomparso dalle acque”, diversamente dal cittadino “disperso in mare”, ha il solo dovere di rispettare le leggi naturali, con piena responsabilità e secondo il proprio libero arbitrio.
LA PERSONA FISICA
La PERSONA (dall’etrusco = maschera “teatrale”, fatta in legno, usata da greci e romani come cassa di risonanza sui teatri, e anche = previo accordo) è quindi la maschera che rappresenta un personaggio sul palcoscenico della vita quotidiana, conseguentemente, teatranti che rivestono una parte, un ruolo, diversamente dall’uomo vivente reale. Dal momento che la Repubblica italiana è una corporazione dedita al commercio di titoli obbligazionari, di cui le persone umane ne sono i beni in garanzia, il soggetto giuridico corrispondente, trascritto a caratteri maiuscoli, è sottoposto alle norme di diritto internazionale del commercio o UCC (Uniform Commercial Code), ed è soggetto all’amministrazione di un altro soggetto giuridico, la cosiddetta persona fisica, in qualità di legale rappresentante (responsabile personalmente).
IDENTIFICARSI
Definiamo il significato della parola “identificazione” nel linguaggio latino: IDEM-FIERI (DIVENIRE IL MEDESIMO), composta da IDENTI [co] e FICARE che sta per il Latino FACERE – FARE o anche IMMEDESIMARSI. Comprendere due o più posizioni contemporaneamente. L’atto dell’identificazione comporta quindi l’immedesimazione nel SOGGETTO GIURIDICO, pari alla sua sostituzione, con conseguente dequalificazione della propria condizione di uomo/donna vivente e accettazione della nuova veste di soggetto sottomesso alle norme del sistema corporativo di natura privatistica e da questo amministrato e giudicato. La persona fisica (debitrice) è colei che risponde della gestione del soggetto giuridico, secondo i termini e i modi stabiliti dalla corporazione.
IL CONSENSO
Inconsapevolmente si fornisce il proprio consenso ad essere amministrati quando:
-
- si consegna un documento di riconoscimento (cartellino aziendale), identificandosi nel SOGGETTO GIURIDICO ivi indicato. Nel momento in cui si consegna la tessera nelle mani dell’agente corporativo si attesta di essere il soggetto giuridico indicato sulla tessera, implicando l’amministrazione su di sé, quindi, il controllo sull’individuo.
- si declinano ([dal lat. declinare, comp. di de- e clinare “chinare, piegare”- o anche piegare, volgersi verso il basso) le proprie generalità su richiesta di un agente corporativo, riferite al soggetto giuridico di proprietà e amministrazione della corporazione stessa. Anche in questo caso la pronuncia del nome e cognome è riferita al SOGGETTO GIURIDICO.
In questi casi, e altri paritetici, si è assoggettati alle regole della corporazione, dietro spontaneo, consapevole o inconsapevole, consenso. Tutto ciò palesa incontrovertibilmente il modus operandi del sistema, e dimostra che i diritti umani sono disattesi su coloro che non sono a conoscenza della propria condizione giuridica reale e che utilizzano arbitrariamente, per quanto inconsapevolmente, un soggetto giuridico di altrui proprietà.
IL CITTADINO
Il cittadino, contrariamente all’uomo vivente e reale, non è libero e sovrano, tanto meno lo è il popolo. Il cittadino è una persona fisica (soggetto giuridico) e come tale soggetta a governo, perché ritenuta incompetente, incapace e bisognevole di essere amministrata. Le norme interne di uno Stato sono sempre riferite alle persone, mai agli uomini viventi, questi ultimi non sono e non possono essere contemplati nel Diritto. Negli uffici pubblici e nelle aule di “giustizia”, i diritti umani non sono rivendicabili dai cittadini. In quei luoghi vige il diritto interno (corporativo), sottoposto al Diritto dell’ammiragliato (belligerante). La Costituzione, mai sottoposta e referendum popolare e mai realmente applicata, è riservata alle persone umane e inapplicata nei confronti dei cittadini. Solo con l’attributo di uomini viventi è possibile evocare a sé i diritti umani. Il punto chiave è quindi il cambio dello status giuridico! La conferma di ciò arriva dal trattamento riservato agli extracomunitari che sbarcano sulle coste italiane, titolari di diritti superiori a quelli degli italiani stessi, perché, a differenza di questi ultimi, arrivano con l’attributo di uomini viventi e come tali considerati. La prova di quanto sopra esposto è riconducibile alla frode del debito originario (peccato originale), occultata sull’Atto di Nascita anagrafico comunale. Abbiamo già avuto modo di approfondire l’argomento ed esserci resi conto di quanto subdola sia la trama contro l’intera umanità. Condividi a tutti questo articolo, oppure scaricalo come file e distribuiscilo tramite questo documento (La Dichiarazione Universale Dei Diritti Umani (D.U.D.U.) la trovate a pagina 8 del documento pdf.
Giancarlo di Tiamat
tribunalepopolare.org
Di seguito, un esempio di Sovranità applicata in Tribunale: Il giudice si inchina al Sovrano, perchè l’uomo ha saputo cosa dire ed il comandante ha dovuto abbandonare la nave. A quel punto l’uomo vivo in carne ed ossa, prende il comando ed ordina al cancelliere di annotare che l’Udienza è conclusa, chiusa per pregiudizio.